Di seguito si presenta il decreto legge che regola i rimborsi delle tasse pagate all’università. Quanto scritto vale sia nel caso del rimborso richiedibile all’ERSU, sia nel caso del rimborso richiedibile all’Università.
Il contribuente nella richiesta di rimborso deve stare attento a chiedere, oltre la maggiore imposta pagata in più, anche :
- gli interessi moratori;
- l’anatocismo ( art. 1283 c.c.);
- il maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo, c.c.);
- le spese del giudizio (art. 15 D.Lgs. n. 546/92).
A) GLI INTERESSI MORATORI.
Innanzitutto, occorre precisare che, ultimamente, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria , con la condivisibile e corretta sentenza n. 2087 del 04/02/2004 , ha precisato, sia pure indirettamente, come principio avente una valenza generale , che gli interessi dovuti per il ritardato rimborso di tributi non dovuti hanno carattere moratorio.
La suddetta qualificazione è importante per quanto riguarda, come diremo meglio in seguito, la tassabilità degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 7, del nuovo TUIR, per cui è applicabile il principio di cassa e non di competenza.
Per quanto riguarda le percentuali degli interessi moratori, occorre distinguere, grosso modo, due periodi storici:
1) sino al 30 giugno 2003:
Vedi Tabella
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Anno |
Interessi semestre |
Interessi annui |
Normativa di riferimento |
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2002 |
2,5% |
5% |
Percentuali del 2,5% a decorrere dal 01/01/1997 ex art. 3, comma 141, Legge n. 662 del 23/12/1996. |
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1996 |
3% |
6% |
Percentuali del 3% a decorrere dal 01/01/1994 ex art. 13, comma 1, del D.L. n. 557 del 30/12/1993. |
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1993 |
4,5% |
9% |
Percentuali del 4,5% a decorrere dal 01/01/1988 ex. Art. 7, comma 3, Legge 11/03/1988 n. 67. |
2) a decorrere, invece, dal 1° luglio 2003: Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (in G.U. n. 149 del 30 giugno 2003) ha stabilito che:
- gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli artt. 44 e 44-bis DPR n. 602/73, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75% e semestralmente nella misura dell’ 1,375%;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo , previsti dall’art. 20 DPR n. 602/73, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75%, per i ruoli resi esecutivi dall’ 01/07/2003 ;
- gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall’art. 21 DPR n. 602/73, sono dovuti annualmente nella misura del 4%, per le dilazioni concesse a decorrere dall’ 01/07/2003 ;
- gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione , previsti dall’art. 39 DPR n. 602/73, sono dovuti annualmente nella misura del 5% , sempre a decorrere dall’ 01/07/2003.






